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24 Marzo 2020

Covid_19: decreto economico

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Tra le misure introdotte dal decreto “Cura Italia” per l’emergenza economica derivante dall’epidemia di coronavirus c’è anche la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui fino a 18 mesi.

Chi può accedere?

Possono accedere lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti.

Quali sono le condizioni per i lavoratori dipendenti per poter accedere alla sospensione del mutuo?

Per i lavoratori dipendenti deve verificarsi uno dei seguenti presupposti, anche con riguardo ad uno solo dei mutuatari nel caso di mutui cointestati:

– Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;

– Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

– Morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;

– L’articolo 26 del decreto 9 del 2020 ha aggiunto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo per chi ha subito una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Quali sono le condizioni per gli autonomi e i professionisti per poter accedere alla sospensione del mutuo?

Il decreto legge 54 del 2020, il cosiddetto “Cura Italia” ha aperto, anche se solo temporaneamente, alla possibilità di sospendere il mutuo per i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno subito una riduzione significativa del fatturato. La norma individua questa riduzione significativa in un calo di almeno il 33% dei dei ricavi.

Il raffronto va operato, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, sulla base del fatturato registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020”.

La norma precisa inoltre che il predetto calo quantitativo di fatturato deve essere “in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”. Il calo del fatturato va autocertificato.

Fino al 17 dicembre 2020, non sarà però più necessario allegare il modello ISEE. Dunque il requisito del possesso di un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro è temporaneamente sospeso.

Come si presenta la domanda?

La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca che ha erogato il mutuo.

Si è in attesa di un decreto attuativo del ministero dell’Economia che disciplini il tutto.

Fino al 17 dicembre 2020, non sarà però più necessario allegare il modello ISEE (né per i “nuovi” beneficiari temporaneamente ammessi, né per quelli “vecchi” ammessi a regime), perché “tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l’ISEE nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell’eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti di accesso al Fondo” (Relazione illustrativa al DL 18/2020).

Restano validi invece i requisiti oggettivi che delimitano l’accesso al Fondo con riguardo ai mutui “prima casa” di importo non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno 1 anno alla data della presentazione della domanda di sospensione e relativi a immobili diversi da quelli di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che, sempre alla data di presentazione della domanda, costituiscono l’abitazione principale del richiedente.